(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 27
                          del 3 giugno 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La   giunta   regionale   e'   autorizzata  a  stipulare  apposita
convenzione  con   le   organizzazioni   professionali   maggiormente
rappresentative   nella  regione  Basilicata  al  fine  di  avvalersi
dell'ausilio delle predette organizzazioni per:
    a)  collaborare  con la Regione nell'assistenza degli utenti, che
all'uopo hanno specificatamente delegato la  propria  organizzazione,
per   la  compilazione,  la  raccolta  e  presentazione  agli  uffici
provinciali  U.M.A.  della  Basilicata  delle  dichiarazioni  annuali
previste  dal  D.M.  6  agosto  1963  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    b)   assistere   gli   utenti  nella  presentazione  agli  uffici
provinciali U.M.A. della Basilicata delle richieste e del ritiro  dei
titoli  per il prelevamento del carburante agevolato loro spettante e
per lo svolgimmento di tutte le altre pratiche che, a giudizio  della
Regione, si rendono necessarie;
    c)  ospitare,  senza  particolare  compenso  sui propri organi di
stampa,  comunicati  predisposti  dalla  Regione  nonche'  notizie  o
iniziative  riguardanti  gli  utenti e la meccanizzazione agricola in
genere.